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Covid19: Sono risarcibili i danni da vaccino?

Danni da vaccino Covid: i tipi di vaccinazione

Per legge ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (art. 1, L. 210/1992).

La norma, nel tempo, ha subito correttivi a seguito di interventi della Corte costituzionale che hanno modificato il testo originario della legge, con pronunce di illegittimità riguardo a varie ipotesi di trattamenti vaccinali (da ultimo, sent. 118/2020), e allargato la platea dei beneficiari dell’indennizzo anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate.

Vediamo perché e quali sono le conseguenze per i danni da vaccino Covid.

Obbligo vaccini o raccomandazione

In tema di trattamenti vaccinali si possono seguire due tecniche: la tecnica dell’obbligatorietà, per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria, e quella della raccomandazione.

L’obiettivo che entrambe le tecniche perseguono è unico: la tutela la salute individuale e collettiva (Cost. 32), attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale.

Nel primo caso, la libera determinazione individuale viene sacrificata attraverso la previsione di un obbligo e della corrispondente sanzione la decisione è rimessa alle autorità sanitarie pubbliche.

Nel secondo caso le autorità sanitarie preferiscono fare appello all’adesione degli individui. Tale è stata la scelta del legislatore riguardo alla campagna vaccinale anti-Covid 19.

Danno indennizzabile e danno risarcibile

Il danno consiste nella lesione permanente dell’integrità psico fisica; non rilevano le lesioni o infermità da cui non derivi una lesione permanente (febbre, mal di testa, dolori muscolari, dolori della parte del corpo vaccinata, arrossamenti).

L’indennizzo è un’autonoma misura economica di sostegno, di natura indennitaria ed equitativa, il cui ottenimento prescinde dalla colpa e dipende dal semplice fatto obiettivo dell’aver subito un pregiudizio.

Si tratta dunque di una misura che agevola il danneggiato nel riconoscimento del ristoro per il danno subìto.

L’indennizzo non pregiudica la richiesta di risarcimento del danno che richiede l’accertamento di un fatto illecito (doloso o colposo) e l’individuazione del responsabile (art. 2043 c.c.) ed è più onerosa, sotto il profilo probatorio, per il danneggiato.

Danni da vaccino Covid

La vaccinazione anti-Covid è sicuramente tra quelle che possono rientrare a pieno titolo tra le vaccinazioni fortemente raccomandate.

Tale carattere emerge dalla sussistenza di una serie di indici significativi, corrispondenti a quelli già individuati, in ipotesi simili, dalla Corte costituzionale nelle sue decisioni: “insistite e ampie campagne anche straordinarie di informazione e raccomandazione da parte delle autorità sanitarie pubbliche nelle loro massime istanze; distribuzione di materiale informativo specifico;

informazioni contenute sul sito istituzionale del Ministero della salute; decreti e circolari ministeriali; piani nazionali di prevenzione vaccinale” (Corte Cost. 268/2017).

Tuttavia, secondo quanto afferma la Corte costituzionale (Corte Cost. 268/2017; Corte Cost. 118/2020), il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione non consentirebbe ai giudici di estendere automaticamente a tale fattispecie la comune ratio delle precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale della L. 210/1992.

Per il riconoscimento dell’indennizzo, l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma non è sufficiente, ma deve, invece, necessariamente passare per un nuovo giudizio di legittimità costituzionale che verifichi, nel caso concreto, la sussistenza dei chiari principi espressi dalla Corte, anche se l’esito sembra scontato.

Esiste la possibilità di essere risarciti per i danni procurati dal vaccino Covid-19 e in cosa consiste lo scudo penale per i medici?

Circola la notizia secondo cui, in caso di danni da vaccino Covid, non ci sarebbe risarcimento.

La notizia è falsa per tre ragioni.

La casa farmaceutica è responsabile

La casa farmaceutica è sempre responsabile per i danni derivanti da prodotto difettoso, anche se ha indicato nel bugiardino eventuali effetti indesiderati. 

Così ha stabilito la Cass. con la sent. n. 12225/2021 del 10.05.2021.

Si tratta chiaramente di una responsabilità civile che implica la possibilità di ottenere il risarcimento anche per i danni da vaccino Covid.

Secondo la Cassazione, la responsabilità del produttore si estende a tutti quegli effetti anomali gravi e meno legati al farmaco.

Il prodotto è difettoso quando non è in grado di raggiungere «lo standard di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi, in relazione ad una pluralità di elementi, quali le modalità con cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche estrinseche, le istruzioni o avvertenze fornite dal produttore ai consumatori e l’uso cui lo stesso è destinato».

Lo Stato è sempre responsabile 

Lo Stato è tenuto a risarcire i danni da vaccino in due casi:

  • vaccini obbligatori;
  • vaccini fortemente consigliati (come quello contro il Covid).

Così ha stabilito la Corte Cost. con la sent. n. 118/2020.

Diritto alla salute indisponibile

Il diritto alla salute non può essere oggetto di rinuncia neanche dietro pagamento o con la firma di una liberatoria.

Questo significa che nessuna accettazione da parte del paziente a un determinato trattamento potrà esonerare né lo Stato, né la casa farmaceutica dal risarcimento. 

Liberatoria o consenso informato

Il modello figura come un modulo di consenso informato; infatti nell’intestazione leggiamo “VACCINAZIONE ANTI-COVID19 MODULO DI CONSENSO”.

Acconsento ed autorizzo la somministrazione della vaccinazione mediante vaccino ”Pfizer-BioNTech COVID-19”. Ruolo_____________________________________________________

Confermo che il Vaccinando ha espresso il suo consenso alla vaccinazione, dopo essere stato adeguatamente informato.

Quella che viene fatta firmare al momento del vaccino, non è una liberatoria ma il consenso informato obbligatorio per legge: non si tratta di un esonero di responsabilità ma di un’informativa sul trattamento che vi stanno facendo.

Scudo penale

L’art. 3 del D.L. 44/2021 ha solo disposto uno scudo penale per il reato di omicidio doloso o colposo per chi inocula il vaccino.

Questo non sposta i termini del risarcimento del danno che abbiamo appena visto.

Liberi di scegliere

Siete liberi di scegliere ciò che ritenete opportuno. Il vaccino Covid infatti non è obbligatorio.

Ma scegliete sulla base delle informazioni corrette e non delle fake news. 

Vaccino Covid, Governo risarcisce! A chi spetta l’indennizzo!

Pronti gli indennizzi per quanti abbiano effettuato il vaccino Covid 19. Il Governo guidato da Mario Draghi è pronto a risarcire gli eventuali danni. Una delle domande che molti nostri lettori si stanno ponendo e se esista la possibilità di essere risarciti, nel momento in cui si dovessero subire dei danni dalla somministrazione del vaccino contro il Coronavirus.

Pronti gli indennizzi per quanti abbiano effettuato il vaccino Covid 19. Il Governo guidato da Mario Draghi è pronto a risarcire gli eventuali danni. Una delle domande che molti nostri lettori si stanno ponendo e se esista la possibilità di essere risarciti, nel momento in cui si dovessero subire dei danni dalla somministrazione del vaccino contro il Coronavirus. Ma soprattutto ci si domanda in cosa consista il cosiddetto scudo penale previsto per i medici?

lo standard di sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi, in relazione ad una pluralità di elementi, quali le modalità con cui è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche estrinseche, le istruzioni o avvertenze fornite dal produttore ai consumatori e l’uso cui lo stesso è destinato.

E’ meglio spianare la strada da eventuali fraintendimenti. La notizia secondo la quale non ci sarebbero dei risarcimenti, nel caso in cui ci fossero dei danni da vaccino Covid 19, è completamente falsa. Ci sono delle valide ragioni per cui lo Stato è tenuto a risarcire nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi. Vediamo quello che prevede la legge.

Quando a risarcire ci pensa lo Stato!

Quando si parla di vaccino e di responsabilità, anche lo Stato gioca la sua parte. Qui poco importa che al governo ci sia la destra, la sinistra o un premier, come Mario Draghi, con vasta esperienza europea. Su tutto e prima di tutto ha la precedenza la legge.

Nel caso in cui dovessero intervenire delle conseguenze per i vaccini, lo Stato è obbligato ad intervenire nel momento in cui:

  • il vaccino sia obbligatorio;
  • il vaccino sia fortemente consigliato, come quello contro il Covid.

Ricordiamo poi un punto fermo. Il diritto alla salute di ogni singola persona non potrà mai essere oggetto di rinuncia, nemmeno dietro pagamento o apponendo una firma su una liberatoria. In altre parole questo significa che benché il paziente decida di accettare un particolare trattamento, lo Stato o la casa farmaceutica saranno comunque sempre tenute al risarcimento, nel caso in cui dovessero emergere dei problemi o delle conseguenze gravi.

Non siamo, quindi, davanti ad un esonero di responsabilità. I medici forniscono un’informativa sul trattamento che stanno effettuando.

Un punto importante è quello relativo allo scudo penale: quello introdotto dall’art 3 del D.L. 44/2021 è uno scudo penale per il reato di omicidio doloso o colposo per il personale che provvede ad inoculare il vaccino. Ma questo non esclude, né sposta i termini del risarcimento del danno che abbiamo appena analizzato.

Detto questo, in questa sede vogliamo ribadire una verità. Il vaccino Covid non è obbligatorio. Nessuno vi può costringere a farlo, se ritenete opportuno non farlo. Decidere di vaccinarsi è una scelta personale. Ma è bene farla sulla base di informazioni corrette.

Diritto alla salute e  autodeterminazione individuale

La tecnica della Raccomandazione considera il profilo soggettivo del diritto alla salute e l’aspetto dell’autodeterminazione individuale.

La giurisprudenza e il legislatore moderni si muovono nella direzione dell’autodeterminazione individuale, in particolare in ambito sanitario. In materia di trattamenti sanitari (L. 219/2017):

  • nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata;
  • ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso;
  • ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compreso il rifiuto rispetto a singoli trattamenti sanitari.

Diritto alla salute e interesse della collettività

L’obiettivo del trattamento vaccinale, a differenza di altri trattamenti terapeutici, è anche quello della salute della collettività.

Ogni singolo trattamento vaccinale, oltre alla tutela della salute individuale, concorre a realizzare la tutela della salute collettiva, attraverso la più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia.

In questo contesto, in presenza di vaccinazioni fortemente raccomandate, le diffuse e reiterate campagne di comunicazione creano un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: ciò rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle motivazioni personali che muovono i singoli (Corte Cost. 268/2017; Corte Cost.118/2020), mentre resta del tutto irrilevante che l’effetto dell’immunizzazione sia riconducibile ad un obbligo o ad una persuasione (Corte Cost. 107/2012).

Diritto all’indennizzo: fondamento giuridico

Il diritto all’indennizzo si fonda sulle esigenze di solidarietà sociale che impongono alla collettività di farsi carico dei danni che il cittadino abbia subito per essersi sottoposto ad una vaccinazione, anche nell’interesse della collettività.

Le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (Corte Cost. 107/2012).

Questo orientamento ha conseguenze rilevanti anche sotto il profilo della sicurezza dei vaccini: la previsione dell’indennizzo e la sua estensione casi di vaccinazioni raccomandate completa il patto di solidarietà tra individuo e collettività e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione (Corte Cost. 268/2017).

Vaccino, a chi spettano i risarcimenti!

Le case farmaceutiche sono sempre responsabili nel caso in cui venga accertato che il paziente abbia subito un danno per un prodotto difettoso. In questo caso la normativa coinvolge tutti i tipi di prodotti farmaceutici, dal vaccino alle compresse per dimagrire. La responsabilità non decade benché sul bugiardino siano indicati eventuali effetti indesiderati. A stabilirlo è stata la sentenza n. 12225/2021 del 10.05.2021 della Corte di Cassazione.

I giudici della suprema corte ritengono che il produttore del vaccino sia responsabile di tutti gli effetti anomali gravi e meno, che siano strettamente legati al farmaco. Il vaccino (o comunque il prodotto in generale) viene considerato difettoso nel caso in cui non sia in grado di raggiungere

Un bonus a chi decide di vaccinarsi!

In giro per il mondo si sta cercando di convincere gli indecisi a vaccinarsi. Fermo restando che la scelta di effettuare il vaccino deve essere personale e non deve diventare una costrizione, negli Usa è arrivato quello che a tutti gli effetti potrebbe essere battezzato come il bonus vaccino. Lanciato da Bill de Blasio, sindaco di New York e rilanciato a livello nazionale da Joe Biden, presidente Usa, è un premio da 100 dollari a quanti decidano di vaccinarsi. Una decisione che è destinata a far discutere, ma senza dubbio i governi di tutto il mondo stanno mettendo in campo una serie di iniziative per convincere le persone a vaccinarsi.

Fonti: 

Danni da vaccino Covid: lo Stato risarcisce?

https://www.trend-online.com/risparmio/vaccino-covid-draghi-risarcisce/

https://cdn.onb.it/2020/12/all-1-Consenso.pdf  (per vaccino Covid)

Le informazioni sui vaccini sono disponibili anche sul sito del Ministero della salute.

Allegati:

https://www.prevenzioneonline.info/archivio19/MODULO_PRESTAZIONE_CONSENSO_VACCINAZIONE_MINORI.pdf (Consenso per figli minori)

https://www.aslroma2.it/attachments/category/81/2018-10-01_Consenso_Informato_vaccinazioni.pdf (generico per tutte le vaccinazioni)

https://www.grupposandonato.it/mediaObject/ospedali/documents/San-Siro/vaccino-antinfluenzale/informativa-vaccinazione-antinfluenzale/original/informativa+vaccinazione+antinfluenzale.pdf   (consenso per vaccino antinfluenzale)

file:///C:/Users/HP/Downloads/49085492ConsensoInfVacci.pdf (CONSENSO INFORMATO PER LE VACCINAZIONE RACCOMANDATE San Marino)

https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=5268  (INFORMATIVA E CONSENSO INFORMATO PROFILASSI CON IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTI-HBV)

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