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Referendum: Abrogazione della custodia cautelare

Referendum abrogativi, un voto difficile per temi complessi

Difatti il cittadino fa fatica a scegliere, specialmente su alcuni dei quesiti, es. Separazione delle “funzioni” dei magistrati, il cui testo lungo e complesso resta incompressibile ai più di loro. Anche a chi volesse affidarsi alle indicazioni dei favorevoli o contrari, resta comunque complicato in quanto ognuno “vende un prodotto” piuttosto che informare per aiutare una libera scelta.   

Muoversi inoltre in uno scenario di bassa affluenza alle urne, per referendum che necessitano di un quorum, rende certamente non facile il suo raggiungimento. Sembra infatti a noi chiaro che, chi non è dell’idea che le abrogazioni chieste siano utili, sceglierà o di non recarsi a votare (se non deve farlo per le amministrative), o di andare ma ritirando solo la/le scheda/e delle abrogazioni che condivide, andando ad aumentare il numero degli assenti, puntando a rendere il risultato non valido. 

Questo è infatti quanto è previsto che accada, essendo ipotizzata una presenza media non superiore al 60%, basterebbero quindi poco di un 10% di non ritiro delle schede, per far fallire il referendum. Ciò che favorisce questa ipotesi è il fatto che quasi la metà degli elettori dovrebbero recarsi alle urne solo per i referendum.  

Iniziamo ad esaminare: Custodia cautelare

Viene indetto referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari, con abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., in materia di misure cautelari e, di esigenze cautelari nel processo penale, con il seguente quesito:

“Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: 

o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”?”.

 

Mira ad abrogare parte delle disposizioni relative alla c.d. “custodia cautelare”.

Si tratta quindi di sottrarre al giudice, il provvedimento attraverso il quale, stabilisce che un indagato o, anche, una persona condannata in via non definitiva, resti in carcere nel corso delle indagini o prima che si definisca la sentenza a suo carico.

Tale possibile ricorso del giudice alle misure è dettato:

a) dal pericolo di inquinamento delle prove,

b) dal rischio di fuga dell’indagato, 

c) dal pericolo di reiterazione del reato.

Il quesito si pone l’obiettivo, di abrogare una sola parte, di quanto previsto dalla legge: cioè «il pericolo di reiterazione del reato»; salvo i casi di gravi delitti con uso di armi, o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata.

Abrogare votando “sì” significherà, quindi, togliere al giudice di turno, la possibilità di poter ricorrere alle misure cautelari (non solo custodia in carcere e gli arresti domiciliari), per una lunga serie di reati, in particolare a quelli dei “colletti bianchii” e similari anche molto gravi.

Ma non resterebbero liberi solo loro ma anche in altri tipologie di reati ad esempio:

  • l’allontanamento dalla casa familiare (nel caso del coniuge o padre violento), 
  • il divieto di avvicinamento (nei casi di atti persecutori)

non sarebbero inoltre più possibili le misure interdittive, come il divieto temporaneo di esercitare determinate attività imprenditoriali. 

Come non condividere, quindi, le considerazioni di Giancarlo Caselli quando scrive che Matteo Salvini, nel farsi promotore di questo quesito referendario (al pari di quello sulla legge Severino), «è scivolato su una buccia di banana»?

«Se questo referendum dovesse essere approvato», scrive Caselli, «alla prima decisione giudiziaria di un certo rilievo che applichi le nuove disposizioni farà seguito – c’è da scommetterlo, sicuri di vincere facile – un’ondata di malcontento e l’indignazione popolare contro questa magistratura troppo lassista (l’intramontabile “polizia arresta, giudici scarcerano”).

CITTADINI NEL CUORE

 

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